Statuto

STATUTO GENERAZIONE

Art. 1. - E' costituita l'Associazione "GenerAzione", è una libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione GenerAzione persegue il seguenti scopo:

-la promozione e l'organizzazione di attività sociali, culturali e di utilità sociale, attraverso la creazione di occasioni di confronto e dibattito tra giovani, proponendo direttamente sul territorio degli eventi e degli incontri volti alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti concernenti: la situazione delle città, il clima, la politica, lo sport, i problemi generazionali e qualunque argomento socialmente rilevante che si riscontri essere pertinente con il fine associativo

Art. 3. - L'associazione GenerAzione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

attività sociali e culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, organizzazione di eventi di confronto e dibattito.

attività di autoproduzione cinematografica: produzione e montaggi di cortometraggi e interviste in serie.

attività editoriale: pubblicazione di articoli, di opuscoli, di studi e di ricerche compiute.

Art. 4. - L'associazione GenerAzione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e al coinvolgimento in attività sociali, culturali e di volontariato ne condividano lo spirito e gli ideali.

soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

soci straordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere straordinario e pertanto sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei nuovi soci ordinari è deliberata, su domanda del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio direttivo, che decide a maggioranza assoluta di 2/3 dei membri del consiglio.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili;

contributi;

donazioni e lasciti;

rimborsi;

attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per i soci che prestino la propria professionalità nell'adempimento dei fini e progetti associativi per un ammontare di ore mai inferiore a 12h/settimana; il consiglio direttivo, sentita la assemblea dei soci, può prevedere che sia disposto un compenso a titolo di rimborso spese.

Art. 9. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

l'assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

il Segretario - tesoriere

Art.. 11. - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

elegge il Consiglio direttivo;

approva il bilancio preventivi e consuntivo;

approva il regolamento interno;

approva e dispone sui progetti che la associazione propone.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto fino a un massimo di 7 membri, Presidente, Vice presidente, Segretario, e i Consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 12 mesi. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione GenerAzione. Si riunisce in media 4 volte all'anno ed è convocato da:

il presidente;

da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e approvarne l'ordine del giorno;

formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. - Il presidente dura in carica 12 mesi ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 17. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.


Il Presidente                                                                                                                                                   Il Segretario


Michelangelo Ricci                                                                                                                                        Ludovico Bonacina

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